Art. 24.
(Compiti della Commissione nazionale).

      1. La Commissione nazionale svolge i seguenti compiti:

          a) definisce, in conformità alle disposizioni stabilite dall'articolo 22, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei

 

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corsi di formazione comuni e specifici delle singole discipline di cui al comma 2 dell'articolo 20;

          b) definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali ed esprime parere obbligatorio al Ministro dell'università e della ricerca;

          c) definisce le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi formativi delle discipline bio-naturali, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 26, non escludendo la possibilità di avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;

          d) esprime parere obbligatorio al Ministro dell'università e della ricerca ai fini del riconoscimento dei titoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 25;

          e) definisce i criteri per la tenuta dei registri regionali degli operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché degli elenchi degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati previsti dall'articolo 26;

          f) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 5;

          g) stabilisce eventuali nuovi criteri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 25 per il riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline bio-naturali conseguiti precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

          h) definisce i princìpi generali del codice deontologico degli operatori professionali delle discipline bio-naturali che deve comunque prevedere l'obbligo dell'aggiornamento permanente, il dovere della corretta informazione agli utenti in

 

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relazione alla qualifica professionale posseduta e alle caratteristiche della disciplina utilizzata, nonché l'obbligo della richiesta dell'intervento del medico e di seguirne le indicazioni in caso di riscontro di possibili patologie in atto;

          i) definisce percorsi formativi specifici per gli operatori delle professioni sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o diplomi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, nonché per gli esercenti la professione di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;

          l) esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discipline bio-naturali in tema di accreditamento e trasmette parere obbligatorio al Ministero dell'università e della ricerca;

          m) designa i rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali quali membri della Commissione permanente ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'articolo 4.

      2. La Commissione nazionale presenta al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto annuale sul lavoro svolto.